Funzionalità

BI4Data è un'applicazione che gestisce i dati acquisiti nel rispetto della privacy (legge n. 675/1996) e dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970).

Infatti le normative a cui deve attenersi un'azienda che si doti di un centralino telefonico e di un sistema per la documentazione degli addebiti prevedono che venga data comunicazione ai lavoratori (art. 4 dello statuto dei lavoratori).

«Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.»

In ogni caso l'azienda ha tutti i diritti di monitorare le proprie spese telefoniche sia per poterle ripartire all'interno di centri di costo e per effettuare bilanci previsionali nell'ottica della definizione dei budget di spesa, sia al fine di migilorare l'efficienza del sistema telefonico.

Ovviamente la normale manipolazione dei dati relativi al traffico deve avvenire nel rispetto della privacy per cui le informazioni che l'applicazione mostra a video o nei report stampati presenta il mascheramento di almeno le ultime tre cifre dei numeri telefonici chiamati o chiamanti. Questa consuetudine al mascheramento è una conseguenza del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1998). Si tratta, dunque, dell'adempimento di un preciso obbligo comunitario.

Tale decreto dispone, infatti, all'art. 5, comma 3, che: "gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura, relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. In ogni caso, nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato".

Questa normativa è pensata quindi più per regolamentare il rapporto tra un operatore telefonico ed i propri clienti, ma può essere presa come riferimento anche nella gestione dei dati relativi al traffico telefonico gestito da un centralino aziendale.

Infatti per la normale operatività del sistema BI4Data e per la realizzazione dei report, non è assolutamente necessaria la visualizzazione del numero telefonico chiamato o chiamante.

Solo in caso di serio sospetto di un abuso telefonico o di furto di traffico l'amministratore del sistema BI4Data è autorizzato ad accedere ai dati di traffico senza il relativo mascheramento.

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